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((La sezione per il contenzioso elettorale e' costituita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri; tale decreto contiene la nomina anche dei membri supplenti. I funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, nominati presidenti o componenti del Collegio, durano in carica cinque anni; e per tale periodo sono collocati fuori ruolo a norma delle disposizioni vigenti Ali materia, e vengono poati a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Essi non possono essere sostituiti, se non con il loro consenso, salvo nei casi di:

  • a)morte;
  • b)dimissioni;
  • c)collocamento a riposo per limiti di eta';
  • d)collocamento in aspettativa per infermita', per un periodo non inferiore a due mesi;
  • e)abituale negligenza nell'adempimento dei doveri del proprio ufficio o grave violazione dei medesimi. La sostituzione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; nei casi di cui alla lettera e) deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato. I componenti designati dal Consiglio regionale, ovvero dai Consigli provinciali, sono nominati pure per un periodo di cinque anni; e non possono essere sostituiti, se non con il loro consenso, salvo nei casi di:
  • a)morte;
  • b)dimissioni;
  • c)perdita dei requisiti richiesti per la nomina a giudice popolare;
  • d)assunzione di una delle cariche o di uno dei servizi che costituiscono motivo di incompatibilita';
  • e)infermita' che impedisca l'esercizio delle funzioni per un periodo superiore a due mesi;
  • f)abituale negligenza nell'adempimento dei doveri specie in relazione alla partecipazione alle sedute o grave violazione dei doveri medesimi. Si applicano per la sostituzione, le norme di cui al precedente comma secondo, previa nuova designazione da parte del Consiglio regionale o dei Consigli provinciali)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte costituzionale

3

Successivamente la Corte costituzionale con sentenza 9 - 27 maggio 1968, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 1/6/1968, n. 139), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (che ha modificato l'art. 83 ed ha introdotto gli artt. 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10, 83/11, 83/12 al presente Testo Unico).

Testo in vigore dal 15 gennaio 1967 al 16 settembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art83-7 · fonte del testo

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