Art. 23 — Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10
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Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
- a)coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di eta';
- b)i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c)gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d)i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e)i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f)i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Testo in vigore dal 23 giugno 1960 al 18 maggio 2025
