Art. 60
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Salvo il caso di impedimento da costatarsi nel processo verbale, l'inchiesta deve essere compiuta nel piu' breve termine e non oltre il decimo giorno da quello in cui e' pervenuta al pretore la denuncia dell'infortunio. Dell'inchiesta e' redatto processo verbale, nel quale gli intervenuti hanno diritto di far inserire le proprie dichiarazioni. Nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 56, il verbale deve essere redatto sul luogo dell'infortunio. Il processo verbale e' sottoscritto dal pretore e resta depositato per cinque giorni nella cancelleria della Pretura.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1965 al 21 marzo 1998
