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L'indicazione della data e del luogo dell'inchiesta e' comunicata, a cura del pretore, con lettera raccomandata o della quale si sia ritirata ricevuta, al datore di lavoro, all'infortunato o ai suoi superstiti e all'Istituto assicuratore. L'inchiesta e' fatta in contraddittorio degli interessati o dei loro delegati e con l'intervento, se necessario, di un medico o di altri periti, scelti dal pretore. Qualora non siano presenti, ne' rappresentati, gli aventi diritto alle prestazioni, il pretore fa assistere all'inchiesta, nel loro interesse, due prestatori d'opera che designa fra quelli addetti ai lavori nell'esecuzione dei quali e' avvenuto l'infortunio e, preferibilmente, fra gli esercenti lo stesso mestiere dell'infortunato. Il pretore ha inoltre facolta' di interrogare tutte quelle persone che, a suo giudizio, possono portare luce sulle circostanze e sulle cause dell'infortunio.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1965 al 21 marzo 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 274/1999

    Questione inammissibile
    30 giugno 1999

    Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza della stessa.

    Art. 57 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art57 · fonte del testo

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