Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1969 al 25 giugno 2008. Leggi il testo vigente →

Il libro di matricola e il libro di paga debbono essere legati e numerati in ogni pagina e, prima di essere messi in uso, debbono essere presentati all'Istituto assicuratore, il quale li fa contrassegnare in ogni pagina da un proprio incaricato, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso incaricato. I due libri anzidetti debbono essere tenuti senza alcuno spazio in bianco, e debbono essere scritti con inchiostro o con altra materia indelebile. Non vi si possono fare abrasioni; ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili. In casi speciali l'Istituto assicuratore puo' autorizzare per iscritto il datore di lavoro a tenere piu' libri o fogli di paga e piu' libri di matricola, con l'obbligo di riepilogarne i dati in libri riassuntivi secondo le modalita' da esso stabilite. I libri o fogli di paga e i libri di matricola debbono essere contrassegnati a cura dell'Istituto assicuratore da un numero d'ordine progressivo. Il datore di lavoro deve conservare i libri di paga e i libri di matricola per cinque anni almeno dall'ultima registrazione e, se non usati, dalla data in cui furono vidimati ai sensi del primo comma.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 aprile 1969, n. 153

2

La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 42 comma 1) che "In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 41 e a modifica di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri di paga ed i libri di matricola per la durata di dieci anni dalla data dell'ultima registrazione o, se mai usati, dalla data in cui furono vidimati."

Testo in vigore dal 1 maggio 1969 al 25 giugno 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1969

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1965 al 1 maggio 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 aprile 1969, n. 153

    La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 42 comma 1) che "In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 41 e a modifica di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri di paga ed i libri di matricola per la durata di dieci anni dalla data dell'ultima registrazione o, se mai usati, dalla data in cui furono vidimati."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art26 · fonte del testo

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