Art. 83 d.P.R. 633/1972 — Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa alle scorte

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I contribuenti che esercitano attivita' industriali dirette alla produzione di beni o servizi, di cui allo art. 2195, n. 1 del codice civile, o attivita' agricole di cui all'art. 2135 dello stesso codice, compresi i piccoli imprenditori, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo, l'imposta generale sull'entrata, l'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e le relative addizionali, da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa:

  • 1)per gli acquisti e le importazioni di materie prime, semilavorati e componenti relativi all'attivita' esercitata, nonche' per le relative lavorazioni commesse a terzi e per i passaggi ad altri stabilimenti o reparti produttivi della stessa impresa, effettuati nel periodo dal 1° settembre 1971 al 25 maggio 1972. Per i beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto l'imposta detraibile si determina applicando la aliquota condensata all'ammontare imponibile risultante dalle fatture d'acquisto o dalle bollette d'importazione, decurtato dell'imposta che vi e' eventualmente incorporata;
  • 2)per gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla rivendita nello stato originario e per i passaggi dei beni prodotti a propri negozi di vendita al pubblico, effettuati nel periodo indicato al n. 1. La detrazione e' ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni, le lavorazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e puo' essere applicata, a scelta del contribuente:
  • a)o nella misura corrispondente alle quantita' di beni, distinti per gruppi merceologici, che giusta apposito inventario, sottoscritto e presentato per la vidimazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, risultavano ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972, nello stato originario ovvero trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti, e considerando posseduti quelli acquistati o importati in data piu' recente. La vidimazione puo' essere eseguita anche dall'ufficio del registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
  • b)o nella misura forfetaria del 25 per cento dallo ammontare globale delle imposte relative alle operazioni di cui al n. 1) del primo comma e del 7,50 per cento dell'ammontare di quelle relative alle operazioni di cui al n. 2). L'applicazione della detrazione in misura forfetaria non e' ammessa relativamente ai beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto, per i quali e' consentita la detrazione di cui al n. 1) del primo comma a condizione che da apposito inventario risultino ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972. La detrazione prevista nei commi precedenti puo' essere applicata, con riferimento agli acquisti e alle importazioni delle merci che formano oggetto dell'attivita' esercitata nonche' alle relative lavorazioni, anche dai contribuenti che esercitano attivita' intermediarie nella circolazione di beni, di cui all'art. 2195, n. 2 del codice civile. La percentuale di cui alla lettera b) del secondo comma e' pero' ridotta al 10 per cento per i contribuenti che esercitano il commercio al minuto, al 5 per cento per quelli che esercitano il commercio allo ingrosso e ai 7,50 per cento per quelli che esercitano promiscuamente il commercio al minuto e all'ingrosso. Le disposizioni del terzo e del quarto comma dello art. 82 valgono anche agli effetti del presente articolo.

Testo in vigore dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art83 · fonte del testo

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