Decreto IVA

Art. 65 d.P.R. 633/1972

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 novembre 1972 al 1 gennaio 1975. Leggi il testo vigente →

E' vietato ai giudici, agli arbitri, ai notai, agli impiegati delle pubbliche amministrazioni e agli altri pubblici ufficiali di ricevere, in ragione del loro ufficio, fatture emesse dai soggetti di cui agli articoli 4 e 5 se coloro che le presentano o le esibiscono non abbiano provato di averne inviato copia al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

Testo in vigore dal 11 novembre 1972 al 1 gennaio 1975

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art65 · fonte del testo

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