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[1](Art. 54, comma 1°, legge 4 giugno 1911, n. 487).
[2]I militari del Regio esercito in servizio, non prosciolti dalla istruzione elementare obbligatoria, a norma della legge, o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari, sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.
Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010
