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[1](Art. 27, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

[2]Scuole elementari tenute da istituzioni e corpi morali possono esser considerate a sgravio totale o parziale degli obblighi delle Amministrazioni scolastiche e dei Comuni, a condizione che le medesime siano pubbliche e mantenute in conformita' delle leggi e dei regolamenti.

[3]L'accettazione a sgravio ha luogo mediante convenzioni fra gli Enti che mantengono le scuole e il Regio provveditore, il quale deve anche approvare quelle stipulate fra gli Enti e i Comuni se trattasi di scuole istituite in Comuni autonomi.

[4]Anche per le scuole dichiarate a sgravio vale la distinzione in stabili e provvisorie ai fini del trattamento economico degli insegnanti e del loro stato giuridico, sempre che ricorrano gli estremi stabiliti per la dichiarazione di provvisorieta' della scuola.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 21 luglio 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art85 · fonte del testo

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