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[1](Art. 19, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

[2]((E' costituito presso il Ministero della pubblica istruzione un Comitato contro l'analfabetismo.

[3]Ne fanno parte il direttore generale dell'istruzione elementare, od un suo delegato, in qualita' di presidente; un funzionario della stessa Direzione generale nominato dal Ministro; un ispettore centrale per l'istruzione elementare, il quale avra' anche funzioni ispettive tecniche presso gli Enti delegati, relativamente alle istituzioni dipendenti dal Comitato; un rappresentante dei Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale designati dai rispettivi Ministri e cinque rappresentanti delle istituzioni culturali delegate scelti dal Ministro della pubblica istruzione fra due rispettivamente proposti da ciascuna delle istituzioni stesse.

[4]In caso di parita' prevale il voto del presidente.

[5]Tutti i membri di nomina ministeriale durano in carica un triennio e sono confermabili.

[6]L'opera dei componenti il Comitato suddetto e' completamente gratuita)).

Testo in vigore dal 14 ottobre 1925 al 23 ottobre 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 ottobre 1925

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1925 al 14 ottobre 1925. 136 parole tolte, 121 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Cinque fra i componenti dei Consigli direttivi delle istituzioni culturali delegate sono chiamati dal ministro per la pubblica istruzione a costituire ilaggiunto: E' costituito presso il Ministero della pubblica istruzione un Comitato contro l'analfabetismo.

tolto: Al Comitato predetto spetta di stabilire le opportune intese fra gli enti delegati per il migliore conseguimento dei fini. Esso determina le norme tecniche, disciplinari ed amministrative per lo svolgimento del programma d'azione degli enti delegati, stabilisce il compenso diario ed i premi ai maestri, in base ai risultati dell'insegnamento: assegna ad ogni ente delegato la sua sfera di azione; ne approva il piano di lavoro annuale; ne vigila l'azione; riferisce annualmente al ministro sui risultati conseguiti da ciascun ente delegato e presenta le opportune proposte.

tolto: Il Comitato ha sede presso il Ministeroaggiunto: Ne fanno parte il direttore generale dell'istruzione elementare, od un suo delegato, in qualita' di presidente; un funzionario della stessa Direzione generale nominato dal Ministro; un ispettore centrale per l'istruzione elementare, il quale avra' anche funzioni ispettive tecniche presso gli Enti delegati, relativamente alle istituzioni dipendenti dal Comitato; un rappresentante dei Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale designati dai rispettivi Ministri e cinque rappresentanti delle istituzioni culturali delegate scelti dal Ministro della pubblica istruzione tolto: ed e' presieduto da uno dei membri di cui al primo comma del presente articolo, scelto dal ministro della pubblica istruzione aggiunto: fra due rispettivamente proposti da ciascuna delle istituzioni stesse.

aggiunto: In caso di parita' prevale il voto del presidente.

aggiunto: Tutti i membri di nomina ministeriale durano in carica un triennio e sono confermabili.

aggiunto: L'opera dei componenti il Comitato suddetto e' completamente gratuita.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art74 · fonte del testo

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