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[1](Art. 12, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

[2]((Il Ministero della pubblica istruzione per mezzo di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, esercita la funzione di vigilanza stabilita al precedente articolo e mantiene le intese fra gli enti delegati e le autorita' scolastiche, anche in relazione all'applicazione di quanto e' disposto circa la trasformazione in non classificate delle scuole uniche e la istituzione di nuove scuole non classificate.

[3]A tal fine verra' trasportata annualmente nel capitolo delle ispezioni degli ispettori centrali nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 20,000 togliendola dallo stanziamento di cui al comma 2° dell'art. 70.

[4]Per i servizi di organizzazione e direzione delle scuole affidate agli enti delegati, di cui agli articoli 59 e 74, il Ministero della pubblica istruzione ha facolta' di comandare, presso i detti enti, man mano che se ne presenti la necessita', Regi ispettori scolastici, direttori didattici e funzionari dei ruoli dipendenti, fino ad un numero massimo complessivo di 30. Ad essi sara' conservata la sede per tutta la durata del comando.

[5]Per la direzione tecnica locale delle scuole di qualsiasi tipo gli enti delegati, assumendo al loro carico le spese di supplenza, possono, col consenso del Regio provveditore o dell'Amministrazione comunale, se trattasi di Comuni autonomi, servirsi dell'opera di insegnanti elementari di ruolo, senza che per cio' la carriera di questi sia interrotta)).

Testo in vigore dal 23 ottobre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1926

Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 1925 al 23 ottobre 1926. 59 parole tolte, 221 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Al maestro di scuola provvisoria gestita per delega e' corrisposta una retribuzione commisurata al numero delle lezioni impartite ed ai risultati didattici conseguitiaggiunto: Il Ministero della pubblica istruzione per mezzo di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, esercita la funzione di vigilanza stabilita al precedente articolo e mantiene le intese fra gli enti delegati e le autorita' scolastiche, anche in relazione all'applicazione di quanto e' disposto circa la trasformazione in non classificate delle scuole uniche e la istituzione di nuove scuole non classificate.

tolto: Il maestro di scuola provvisoria deve essere fornito del diploma di abilitazione all'insegnamento elementareaggiunto: A tal fine verra' trasportata annualmente nel capitolo delle ispezioni degli ispettori centrali nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 20,000 togliendola dallo stanziamento di cui al comma 2° dell'art. 70.

tolto: Il maestro di scuola provvisoria e' iscritto al Monte pensioniaggiunto: Per i servizi di organizzazione e direzione delle scuole affidate agli enti delegati, di cui agli articoli 59 e 74, il Ministero della pubblica istruzione ha facolta' di comandare, presso i detti enti, man mano che se ne presenti la necessita', Regi ispettori scolastici, direttori didattici e funzionari dei ruoli dipendenti, fino ad un numero massimo complessivo di 30. Ad essi sara' conservata la sede per tutta la durata del comando.

tolto: La relativa quota di iscrizione e' a totale carico degli enti delegatiaggiunto: Per la direzione tecnica locale delle scuole di qualsiasi tipo gli enti delegati, assumendo al loro carico le spese di supplenza, possono, col consenso del Regio provveditore o dell'Amministrazione comunale, se trattasi di Comuni autonomi, servirsi dell'opera di insegnanti elementari di ruolo, senza che per cio' la carriera di questi sia interrotta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art67 · fonte del testo

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