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[2]Agli enti delegati viene corrisposto a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per ogni scuola provvisoria una quota annua, sulla base di sette decimi del costo medio di una scuola rurale unica mista classificata.
[3]Detta quota e' stabilita al principio di ogni triennio.
[4]Per il primo triennio l'economia per la trasformazione di una scuola da classificata in provvisoria e' stabilita dall'unita tabella C.
Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 14 ottobre 1925
