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[1](Art. 9, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410 e art. 4, R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

[2]Le scuole provvisorie nel territorio dei Comuni autonomi sono istituite dal Comune e possono essere gestite o dal Comune stesso o dalle istituzioni culturali di cui ai seguenti articoli, mediante speciale convenzione, con la quale il Comune si obbliga a corrispondere alla istituzione culturale la quota annua stabilita per ogni scuola provvisoria.

[3]In ogni altra parte del territorio le scuole provvisorie sono istituite dai provveditori agli studi e gestite, ai sensi dell'art. 59, per delega dello Stato.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 23 ottobre 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art62 · fonte del testo

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