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[2]Le scuole provvisorie si istituiscono nelle frazioni o borgate dove il numero degli obbligati sia non superiore ai 40 e restano aperte se il numero dei frequentanti non sia inferiore a quindici e quello degli alunni promossi non sia inferiore a dieci.
[3]((Potranno ugualmente istituirsi scuole provvisorie in quelle frazioni o borgate dove gli obbligati, pure essendo in numero superiore ai 40, a cagione di deflussi temporanei e periodici di popolazione, in ogni anno si riducono a meno di 40, e in quelle frazioni o borgate dove, a causa della emigrazione interna, si verificano temporanei affollamenti di fanciulli obbligati.
[4]Nelle nuove Provincie la costituzione di scuole provvisorie puo' aver luogo anche se il numero degli obbligati sia di dieci)).
Testo in vigore dal 14 ottobre 1925 al 23 ottobre 1926
