Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 2, R. decreto 27 maggio 1923, n. 1209).

[2]Per le scuole amministrate dal Provveditorato il servizio per il pagamento degli stipendi, assegni, indennita' ed il contributo al Monte pensioni per il personale insegnante, i concorsi ad enti che mantengono scuole a sgravio viene fatto a mezzo di contabilita' speciali secondo le norme stabilite con apposito regolamento da emanarsi dal ministro della pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze.

[3]Col medesimo regolamento saranno anche date le disposizioni per l'erogazione di tutte le altre spese riguardanti la istruzione elementare.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art49 · fonte del testo

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