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[1](Art. 12, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106)

[2]Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e' stanziata annualmente la somma di L. 5,000,000 per l'incremento delle scuole materne.

[3]Fino alla concorrenza di detta somma il Ministero provvede:

[4]1° A mantenere e sussidiare le scuole di metodo per la educazione materna di cui all'art. 39;

[5]2° Ad assicurare nel modo migliore con sussidi e contributi il mantenimento e il funzionamento delle scuole materne ed a promuoverne e diffonderne la istituzione.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 15 febbraio 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art43 · fonte del testo

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