Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 3, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106).

[2]Nulla e' innovato alle disposizioni di legge relative alla tutela e alla vigilanza sulle istituzioni pubbliche di beneficenza che abbiano il fine diretto o indiretto di provvedere al mantenimento di scuole materne.

[3]Gl'istituti esistenti e non ancora eretti in ente morale, o che potranno sorgere col fine di mantenere scuole materne, debbono essere considerati come enti d'istruzione e di educazione, qualora non ne sia chiesto il giuridico riconoscimento come istituzioni pubbliche di beneficenza.

[4]Tutti gli istituti indistintamente, di qualsiasi natura e denominazione, purche' mantengano scuole materne, sono sottoposti, per quanto riguarda l'istruzione del grado preparatorio, alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art36 · fonte del testo

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