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[2]L'istruzione elementare del grado preparatorio, che prende il nome di scuola materna, e' impartita a mezzo degli istituti ora esistenti per l'educazione dell'infanzia, comunque denominati e di quelli che in avvenire siano istituiti da enti pubblici, da comitati, da privati, col concorso del Ministero della pubblica istruzione.
[3]Il Ministero della pubblica istruzione provvede a che, gradualmente, l'istruzione del grado preparatorio fornita dalle istituzioni di cui in questo articolo si svolga secondo quanto e' disposto dall'art. 26.
Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010
