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[1](Art. 7, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2186 e art. 15, Regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

[2]I maestri che abbiano la cittadinanza italiana, sempre che abbiano la qualifica di ordinari nelle scuole comprese entro il territorio delle nuove Provincie annesse, s'intendono confermati definitivamente in servizio, salvo che non intervenga da parte delle competenti autorita' scolastiche, entro un anno dal 25 ottobre 1923, un contrario provvedimento.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art265 · fonte del testo

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