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[1](Art. 8, Regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763).

[2]Per un triennio, a far tempo dal 1° gennaio 1924, continueranno ad aver vigore nella Venezia Tridentina e Giulia e a Zara le norme della cessata Monarchia austro-ungarica riguardanti la determinazione e l'applicazione delle penalita' per le violazioni dell'obbligo scolastico, restando tuttavia salva la esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria per quanto concerne ogni esecuzione coercitiva delle penalita' medesime.

[3]Nella procedura, relativa alle dette penalita', ai dirigenti scolastici ed ai Consigli scolastici distrettuali, si intenderanno sostituiti rispettivamente i direttori didattici e gli ispettori scolastici.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art264 · fonte del testo

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