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[1](Art. 17, R. decreto 10 ottobre 1923, n. 2185).
[2]A cominciare dall'anno scolastico 1923-24, in tutte le prime classi delle scuole elementari alloglotte l'insegnamento e' impartito in lingua italiana.
[3]Nell'anno scolastico 1924-25, anche nelle seconde classi di dette scuole si insegnera' in italiano.
[4]Negli anni scolastici successivi, si procedera' analogamente per le classi successive, fino a che, in un numero di anni uguale a quello dell'intero corso, in tutte le classi cosi' delle scuole elementari, come delle scuole civiche, si insegnera' in italiano.
[5]Con la sostituzione della lingua italiana alla lingua di insegnamento presentemente in uso procedera' analogamente l'istituzione dell'insegnamento della seconda lingua, in ore aggiunte.
Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 5 gennaio 1926
