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[1](Art. 10, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2186).

[2]I benefici concessi a favore dei maestri combattenti nel Regio esercito e nella Regia marina non si applicano ai maestri, che abbiano prestato servizio nell'esercito austriaco e nella marina austriaca, agli effetti della carriera.

[3]Sono rese prive di qualsiasi effetto tutte le disposizioni dei cessati ordinamenti riguardanti la valutazione della campagna di guerra per i maestri che abbiano ad essa partecipato con le forze armate austro-ungariche.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art240 · fonte del testo

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