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[1](Art. 18, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

[2]Nessun maestro, munito di diplomi o abilitazioni rilasciati sotto il regime anteriore alla annessione al Regno delle nuove Provincie, puo' insegnare in lingua italiana se non possiede la prescritta abilitazione.

[3]Nessun maestro, salvo casi di necessita', puo' insegnare in lingua diversa dall'italiana se non sia regolarmente abilitato.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art229 · fonte del testo

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