Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 29, legge 8 luglio 1904, n. 407 e art. 15, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996).

[2]Ciascun insegnante o direttore didattico versa alla Cassa depositi e prestiti la somma annua corrispondente a una giornata di stipendio al netto maturato al 1° gennaio.

[3]Il prodotto e' impiegato a rendere piu' larga e proficua la educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane degl'insegnanti elementari nei modi stabiliti con apposita legge.

[4]Con decreto Reale sara' disposto il censimento periodico degli orfani dei maestri e dei direttori didattici, aventi l'eta' dai sei ai diciotto anni e saranno dettate le norme per provvedere alle varie forme di assistenza in rapporto alla diversa condizione degli orfani e delle loro famiglie.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art212 · fonte del testo

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