Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 23, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126; articolo unico R. D. L. 11 gennaio 1925, n. 132).

[2]L'autorita' tutoria non deve approvare qualsiasi nuova spesa facoltativa o aumento di spesa facoltativa ordinaria o straordinaria in confronto a quelle inscritte nei bilanci al 31 dicembre 1923, salvo che non abbia per iscopo la sanita' ed incolumita' pubblica, quando in relazione alla medesima non sia aumentato del 5 per cento della spesa stessa il fondo destinato al patronato scolastico.

[3]Le somme stanziate nei bilanci dei Comuni e delle Provincie al 2 febbraio 1924 per l'assistenza scolastica e per sussidi ad istituzioni scolastiche di qualsiasi natura non possono essere diminuite.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art204 · fonte del testo

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