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[1](Art. 9, R. decreto 11 marzo 1923, n. 737).
[2]Alla Commissione, di cui al precedente art. 190, sono dovuti i gettoni di presenza a norma dell'art. 63 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843.
[3]Ai componenti la predetta Commissione, i quali non risiedano nella sede del Provveditorato, sono, inoltre, corrisposte le diarie e le spese di viaggio.
Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 15 febbraio 1926
