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[1](Art. 2, R. decerto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

[2]((Gli alunni provenienti da scuola privata o paterna, per l'ammissione alle classi intermedie dei due gradi del corso elementare ed a quelle del corso integrativo, sostengono un esame nella sessione di cui al 2° comma dell'art. 183. Per il conseguimento dei certificati di studi elementari inferiori, di compimento e di adempimento dell'obbligo sostengono gli stessi esami stabiliti per gli alunni delle scuole pubbliche.

[3]Non possono conseguire il certificato di compimento o di adempimento dell'obbligo coloro che non siano forniti, rispettivamente, di quello di studi elementari interiori o di compimento, eccezione fatta per coloro che nell'anno in cui si presentano all'esame compiono il 14° anno.

[4]Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme ed alle condizioni prescritte dal regolamento)).

Testo in vigore dal 21 luglio 1926 al 6 maggio 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 luglio 1926

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1925 al 21 luglio 1926. 72 parole tolte, 121 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Sono abrogate tutte le disposizioni sugli esami nelle scuole elementari emanate anteriormente al 1° ottobre 1923 ed e' data facolta' al Governo del Re di disciplinare i modi e le forme dei detti esami con norme regolamentari in relazione al disposto dei due articoli precedenti.

tolto: I fanciulliaggiunto: Gli alunni provenienti da scuola privata o paterna, per tolto: ottenere i certificati di cui all'articolo precedente, devono sostenere l'esame presso le scuole pubbliche nei periodi di tempo che saranno stabiliti dal Regio ispettore scolastico aggiunto: l'ammissione alle classi intermedie dei due gradi del corso elementare ed a quelle del corso integrativo, sostengono un esame nella sessione di cui al 2° comma dell'art. 183. Per il conseguimento dei certificati di studi elementari inferiori, di compimento e di adempimento dell'obbligo sostengono gli stessi esami stabiliti per gli alunni delle scuole pubbliche.

aggiunto: Non possono conseguire il certificato di compimento o di adempimento dell'obbligo coloro che non siano forniti, rispettivamente, di quello di studi elementari interiori o di compimento, eccezione fatta per coloro che nell'anno in cui si presentano all'esame compiono il 14° anno.

aggiunto: Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme ed alle condizioni prescritte dal regolamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art185 · fonte del testo

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