Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 15, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

[2]I responsabili di inadempienza all'obbligo scolastico sono soggetti ad un'ammenda su ordinanza sindacale.

[3]L'ammenda e' di L. 2; ma, applicata inutilmente due volte, puo' essere elevata fino al massimo di L. 50. L'ammenda puo' essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso dell'anno scolastico.

[4]Il contravventore e' sempre ammesso a fare l'oblazione ai termini della legge comunale vigente. In caso diverso la contravvenzione e' denunziata al pretore, che procede nelle vie ordinarie.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art180 · fonte del testo

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