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[1](Art. 10, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

[2]Ferme restando nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le assegnazioni a favore degli istituti per i sordomuti, e' assegnata annualmente, a cominciare dal 1° luglio 1924, la somma di due milioni di lire per gli scopi di cui appresso:

  • a)istituzione e mantenimento della Regia scuola per insegnanti e assistenti dei ciechi;
  • b)istituzione e mantenimento dei giardini d'infanzia per ciechi e sordomuti;
  • c)adattamento e miglioramento dei locali degli istituti dei ciechi e sordomuti;
  • d)acquisto di arredi e materiale scolastico per le scuole e giardini suddetti;
  • e)borse di studio a favore dei sordomuti;
  • f)per qualsiasi altra provvidenza a favore dell'istruzione e dell'educazione dei ciechi e dei sordomuti;

[3]Con decreto del ministro delle finanze su richiesta del ministro per la pubblica istruzione sara' provveduto alla iscrizione in bilancio della somma suddetta ed alla sua ripartizione.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art175 · fonte del testo

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