Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 7, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

[2]Nel caso che i genitori provvedano privatamente all'istruzione dei ciechi o sordomuti obbligati, questi devono al quattordicesimo e rispettivamente al sedicesimo anno di eta' sostenere un esame presso uno degli istituti riconosciuti a norma dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art172 · fonte del testo

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