Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 6, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

[2]Con decreti Reali di concerto tra il ministro della pubblica istruzione e il ministro dell'interno sara' determinato quali, degli attuali istituti che provvedono alla educazione dei ciechi e dei sordomuti, debbano accogliere gli scolari obbligati in virtu' dell'articolo precedente, la misura dei contributi che lo Stato paghera' agli istituti privati che assumono tale cura, le trasformazioni da apportarsi agli statuti dei singoli istituti ed all'ordinamento didattico di essi perche' possano rispondere ai nuovi compiti loro assegnati dalla legge.

[3]Agli istituti di cui al comma precedente possono essere annessi speciali giardini d'infanzia.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art171 · fonte del testo

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