Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 4, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

[2]I genitori o chi ne fa le veci possono provvedere per proprio conto all'istruzione dell'obbligato, ma in tal caso devono provare con documenti la propria capacita' tecnica od economica a provvedervi. Gli obbligati che non frequentino pubbliche scuole devono, al quattordicesimo anno, provare d'aver sostenuto l'esame di licenza dalla scuola complementare o da altra scuola post-elementare di ugual numero di anni, e sono tenuti a ripetere detto esame finche' non abbiano conseguito l'approvazione. Dopo quattro sessioni di esame il candidato che non sia riuscito ad ottenere l'approvazione e' ugualmente prosciolto dall'obbligo.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art169 · fonte del testo

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