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[1](Art. 2, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

[2]L'obbligo scolastico si adempie con la frequenza, cui si e' tenuti fino al 14° anno di eta', delle scuole diurne o serali esistenti nel Comune, nel quale l'obbligato e' domiciliato o residente.

[3]Con decreto Reale sara' determinato, con le torme di esercitazione per gli scolari fuori corso; il grado di scuola che i Comuni sono tenuti a mantenere a seconda del numero degli obbligati e della capacita' finanziaria del bilancio comunale.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 21 luglio 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art167 · fonte del testo

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