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[1](Art. 316 comma 2°, legge 13 novembre 1859, n. 3725 e art. 1, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).
[2]L'istruzione dei fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di eta' e' obbligatoria.
[3]Nessuno puo' essere iscritto al primo corso, in qualita' di allievo regolare, se non ha raggiunto l'eta' di sei anni.
Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010
