Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1925
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. 134 parole tolte, 14 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: (Art. 30, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
tolto: Il termine per la presentazione del ricorso decorre, per le persone e per gli enti direttamente interessati, dal giorno della notificazione ad essi fatta in forma amministrativa della deliberazione dell'autorita' scolastica; in tutti gli altri casi, dal giorno dell'affissione all'albo, la quale si compie mediante il deposito dell'atto per quindici giorni nell'ufficio scolastico a disposizione degli interessati e mediante la simultanea pubblicazione di un avviso all'albo dell'ufficio stesso.
tolto: Il ricorso deve essere presentato al Regio provveditore agli studi, e sara' depositato e pubblicato nell'albo nei modi indicati nel comma precedente per l'affissione delle deliberazioni.
tolto: Il deposito e la pubblicazione all'albo hanno, a tutti gli effetti di legge, valore di notificazione agli interessati.
tolto: Ai ricorsi che pervengono direttamente al Ministero non deve esser dato alcun seguito.aggiunto: Testo unico-art. 155 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art155 · fonte del testo
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