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[1](Art. 10, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996; art. 3 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 1937).

[2]Presso gli istituti superiori di magistero puo' essere tenuto per un biennio, in missione, un certo numero di maestri non superiore a quaranta, i quali conservano lo stipendio e la sede.

[3]Per la scelta di tali maestri il Ministero bandisce ogni anno un concorso per titoli. Nel bando saranno contenute le norme del concorso. Sino all'anno scolastico 1929-30 ai maestri nati nelle nuove Provincie e' riservato un quarto dei posti di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art141 · fonte del testo

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