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[1](Art. 10, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453; art. 6 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 1937).

[2]Quando una circoscrizione ispettiva sia temporaneamente priva del titolare, il Regio provveditore agli studi potra' affidarla, in via provvisoria, ad un direttore didattico governativo, o, se le esigenze del servizio lo consiglino, a piu' direttori, ciascuno per una parte, oppure all'ispettore scolastico viciniore.

[3]Per il servizio di supplenza in circoscrizioni scolastiche puo' essere corrisposto un compenso non superiore alla somma mensile di L. 120, complessivamente per ciascuna circoscrizione.

[4]Quando un circolo di direzione didattica sia sprovvisto del titolare, il Regio provveditore agli studi puo' incaricare della supplenza uno dei direttori didattici di circoli limitrofi. Per tale supplenza puo' essere corrisposto ai direttori didattici un compenso mensile non superiore a L. 50. Qualora la supplenza si riferisca a piu' direzioni, il compenso puo' elevarsi ad un massimo di L. 75.

[5]I compensi di cui ai commi precedenti gravano sui capitoli del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione sui quali si pagano gli stipendi degli ispettori scolastici e dei direttori didattici governativi; non sono dovuti nei casi di supplenza per ordinario congedo del titolare.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art14 · fonte del testo

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