Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 23, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

[2]((Alla continuita' dell'insegnamento, nei casi di assenza del maestro per congedo o aspettativa, si provvede per mezzo di supplenti, da nominarsi a norma del regolamento)).

Testo in vigore dal 21 luglio 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 luglio 1926

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1925 al 21 luglio 1926. 76 parole tolte, 4 parole aggiunte in 2 capoversi.

Alla continuita' dell'insegnamento, nei casi di assenza del maestro per congedo o aspettativa, si provvede per mezzo di supplenti, da nominarsi tolto: dal direttore nei casi di assenza non superiore ai 10 giorni, dall'ispettore negli altri casi.

tolto: I supplenti per assenze superiori ai 10 giorni sono scelti in elenchi, formati per circoscrizione scolastica, tra coloro che ne fanno domanda all'ispettore non piu' tardi del settembre e che risiedono in uno dei Comuni della circoscrizione. Le domande sono elencate nell'ordine di arrivo, con precedenza a quelle di persone che provino di essere iscritte in graduatorie di concorso ancora valide aggiunto: a norma del regolamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art138 · fonte del testo

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