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[1](Art. 3, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125).

[2]Le spese per la costruzione e l'acquisto e per adattamenti e riparazioni degli edifici scolastici sono a carico dei Comuni.

[3]Lo Stato facilita ai Comuni le spese sopraindicate, assumendosi l'onere del pagamento degli interessi dei mutui, e con la concessione di sussidi. Gli appositi stanziamenti di bilancio saranno ripartiti per ciascun Provveditorato, in rapporto al fabbisogno comparativo dei vari Provveditorati.

[4]Negli edifici scolastici che si costruiscano, in frazioni o borgate in cui esistono non piu' di due scuole rurali e difettino case di abitazione civile, devono essere compresi gli alloggi per gli insegnanti.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art113 · fonte del testo

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