Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 26, comma 3°, legge 4 giugno 1911, n. 487).

[2]La costruzione o l'acquisto, l'adattamento, il restauro, l'arredamento principale degli edifici scolastici per le scuole elementari, nei limiti e secondo le norme della presente legge, sono obbligatori per i Comuni, contro i quali, in caso di ritardo o di rifiuto a prendere i provvedimenti necessari per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti di loro competenza, si provvede d'ufficio, sentita la Cassa dei depositi e prestiti nei riguardi della garanzia dei mutui.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art108 · fonte del testo

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