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[1]in materia di idrocarburi

[2]Per gli idrocarburi estratti in tutti i territori di cui all'art. 1 limitatamente alla parte utilizzata dagli impianti industriali ubicati nelle province in cui avviene la coltivazione, non e' dovuta la aliquota in natura che, ai sensi dell'art. 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, i concessionari di coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere allo Stato.(1)

[3](1) Art. 28, n.c., L. n. 717/1965; L. n. 825/1960

Testo in vigore dal 29 maggio 1978 al 29 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art106 · fonte del testo

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