Art. 98 — Pubblicazione del prospetto dei FIA chiusi o dei FIA UE chiusi

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Il prospetto nonche' gli eventuali supplementi approvati dalla Consob sono validi ai fini dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari negli altri Stati membri della UE. A tal fine la Consob effettua la notifica secondo la procedura prevista dalle disposizioni comunitarie. Ove l'offerta di strumenti finanziari comunitari sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto e gli eventuali supplementi approvati dall'autorita' dello Stato membro d'origine possono essere pubblicati in Italia, purche' siano rispettate le procedure di notifica previste dalle disposizioni comunitarie. La Consob puo' informare l'autorita' competente dello Stato membro d'origine della necessita' di fornire nuove informazioni.

Testo in vigore dal 24 aprile 2007 al 13 novembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 2007

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 24 aprile 2007. 78 parole tolte, 94 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: La CONSOB disciplina con regolamento il riconoscimento in Italia dei prospetti:

tolto: a) approvati, in conformita' della disciplina comunitaria, dalle autorita' competenti diaggiunto: Il prospetto nonche' gli eventuali supplementi approvati dalla Consob sono validi ai fini dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari negli altri Stati membri tolto: dell'Unione Europea;

tolto: b) approvati dalle autorita' competenti di Stati con i quali l'Unione Europea abbia stipulato accordi di riconoscimento reciproco. Se una sollecitazione all'investimento e' effettuata simultaneamente o in data ravvicinata in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea, la sollecitazione e' sottoposta agli adempimenti previsti dal presente capo quando l'emittente ha sede in Italia aggiunto: della UE. A tal fine la Consob effettua la notifica secondo la procedura prevista dalle disposizioni comunitarie. Ove l'offerta di strumenti finanziari comunitari sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto e gli eventuali supplementi approvati dall'autorita' dello Stato membro d'origine possono essere pubblicati in Italia, purche' siano rispettate le procedure di notifica previste dalle disposizioni comunitarie. La Consob puo' informare l'autorita' competente dello Stato membro d'origine della necessita' di fornire nuove informazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art98 · fonte del testo

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