Art. 69 — Mercati di crescita per le piccole e medie imprese

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La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina il funzionamento del servizio di compensazione e di liquidazione, nonche' del servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, inclusi le modalita' di tempo e gli adempimenti preliminari e complementari. Tale disciplina puo' prevedere che il servizio di compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda, esclusa la fase di regolamento finale del contante, siano gestiti da una societa' autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB. Per il trasferimento dei titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata puo' essere eseguita e completata ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239. ((Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.)) (( La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina:

  • a)le risorse finanziarie della societa' di gestione;
  • b)le attivita' connesse e strumentali a quelle di compensazione e liquidazione;
  • c)i requisiti di organizzazione della societa';
  • d)i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;
  • e)i criteri generali in base ai quali la societa' di gestione puo' partecipare direttamente ai sistemi di compensazione e liquidazione esteri. L'accesso al servizio di compensazione e liquidazione, nonche' al servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati e' subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi. )) La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni indicate nel comma 1, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica l'articolo 68, comma 2.

Testo in vigore dal 1 novembre 2007 al 4 settembre 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 1 novembre 2007. 113 parole aggiunte in 6 capoversi.

… dell'articolo 15, commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239. aggiunto: Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina:

aggiunto: a) le risorse finanziarie della societa' di gestione;

aggiunto: b) le attivita' connesse e strumentali a quelle di compensazione e liquidazione;

aggiunto: c) i requisiti di organizzazione della societa';

aggiunto: d) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;

aggiunto: e) i criteri generali in base ai quali la societa' di gestione puo' partecipare direttamente ai sistemi di compensazione e liquidazione esteri. L'accesso al servizio di compensazione e liquidazione, nonche' al servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati e' subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disciplinare l'istituzione e il funzionamento …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art69 · fonte del testo

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