Art. 68-bis — Controlli del gestore della sede di negoziazione sulle posizioni in strumenti derivati su merci e strumenti derivati sulle quote di emissione

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[1]Il gestore di una sede di negoziazione che negozia derivati su merci si dota di un sistema di controlli sulla gestione delle posizioni che includono almeno la facolta' del gestore di:

  • a)controllare le posizioni aperte delle persone;
  • b)ottenere dalle persone informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, in relazione all'entita' e alle finalita' di una posizione o esposizione assunta, informazioni sui titolari effettivi o sottostanti, eventuali misure concertate e eventuali attivita' e passivita' nel mercato sottostante, comprese, se del caso, le posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in altre sedi di negoziazione e in contratti EEOTC tramite i membri e i partecipanti;
  • c)imporre a una persona di chiudere o ridurre una posizione in via temporanea o permanente e di adottare unilateralmente misure per assicurare la chiusura o la riduzione della posizione nel caso in cui la persona non ottemperi; e d)

[2]((...)) esigere che la persona reimmetta temporaneamente liquidita' nel mercato a un prezzo e un volume convenuti, con l'esplicito intento di lenire gli effetti di una posizione elevata o dominante. 73

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

73

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

Testo in vigore dal 8 aprile 2023 al 6 marzo 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 aprile 2023

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 2017 al 8 aprile 2023. 23 parole tolte, 44 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: 1.Il gestore di una sede di negoziazione che negozia derivati su merci si dota di un sistema di controlli sulla gestione delle posizioni che includono almeno la facolta' del gestore di:

b) ottenere dalle persone tolto: accesso alle informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, in relazione all'entita' e alle finalita' di una posizione o esposizione assunta, tolto: alle informazioni sui titolari effettivi o sottostanti, tolto: a qualsiasi misura concertata e alle aggiunto: eventuali misure concertate e eventuali attivita' e passivita' nel mercato sottostanteaggiunto: , comprese, se del caso, le posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in altre sedi di negoziazione e in contratti EEOTC tramite i membri e i partecipanti;

c) imporre a una persona di chiudere o ridurre una posizione in via temporanea o permanente tolto: a seconda del caso specifico e di adottare unilateralmente tolto: le misure appropriate per aggiunto: misure per assicurare la chiusura o la riduzione aggiunto: della posizione nel caso in cui la persona non ottemperi; e

tolto: d) se del caso, aggiunto: d)

aggiunto: ... esigere che la persona reimmetta temporaneamente liquidita' nel mercato a un prezzo e un volume convenuti, con l'esplicito intento di lenire gli effetti di una posizione elevata o dominante.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art68bis · fonte del testo

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