Art. 43 — Commercializzazione di FIA riservati

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La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione delle SICAV quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • a)sia adottata la forma di societa' per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
  • b)la sede legale e la direzione generale della societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
  • c)il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
  • d)i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita' e onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 13;
  • e)i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 14;
  • f)lo statuto preveda come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni;
  • f-bis)la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
  • f-ter)venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina:
  • a)la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa;
  • b)la documentazione che deve essere presentata dai soci fondatori unitamente con la richiesta di autorizzazione e il contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto. La Banca d'Italia attesta la conformita' del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e regolamento e ai criteri generali dalla stessa predeterminati. I soci fondatori della SICAV debbono procedere alla costituzione della societa' ed effettuare i versamenti relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale deve essere interamente versato. La denominazione sociale contiene l'indicazione di societa' di investimento per azioni a capitale variabile SICAV. Tale denominazione deve risultare in tutti i documenti della societa'. Alla societa' di investimento a capitale variabile non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; non sono ammessi i conferimenti in natura. La SICAV puo' svolgere le attivita' connesse o strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB. La SICAV puo' delegare poteri di gestione del proprio patrimonio esclusivamente a societa' di gestione del risparmio. Nel caso di SICAV multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti.

Testo in vigore dal 22 ottobre 2003 al 29 febbraio 2004

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 22 ottobre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 22 ottobre 2003. 57 parole aggiunte in 3 capoversi.

f) lo statuto preveda come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioniaggiunto: ;

aggiunto: f-bis) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;

aggiunto: f-ter) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art43 · fonte del testo

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