Art. 35 — Albo
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(( Le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA. Le societa' di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater, sono iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato all'albo. )) La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo di cui al comma 1. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.
Testo in vigore dal 9 aprile 2014 al 28 marzo 2026
