Art. 30 — Offerta fuori sede

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Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:

  • a)di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
  • b)di servizi e attivita' di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attivita'. (( Non costituisce offerta fuori sede:
  • a)l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
  • b)l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonche' ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze. )) L'offerta fuori sede di strumenti finanziari puo' essere effettuata:
  • a)dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis);
  • b)dalle SGR, dalle societa' di gestione armonizzate e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le Sgr e le societa' di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attivita' di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attivita' prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis). Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attivita' d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede e' sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore puo' comunicare il proprio recesso senza spese ne' corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facolta' e' indicata nei moduli o formulria consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede. L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei moduli o formulari comporta la nullita' dei relativi contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purche' le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. 17
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303

17

Il D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che in deroga alle modifiche apportate dall'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 29 dicembre 2006, il presente articolo, si applica ai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione a partire dal 1° luglio 2007.

Testo in vigore dal 13 novembre 2012 al 21 agosto 2013

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 30, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32256/2025

    11 dicembre 2025

    L'art. 56-quater del d.l. n. 69 del 2013, inserito, in sede di conversione, dalla l. n. 98 del 2013 - il quale, novellando l'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, ha previsto che il diritto di recesso del risparmiatore per l'offerta fuori sede di servizi di investimento si applica anche ai contratti di negoziazione di titoli per conto proprio stipulati dopo il 1° settembre 2013 - non è norma di interpretazione autentica e, perciò, non ha avuto l'effetto di sanare la nullità dei contratti stipulati prima di quella data, privi dell'avviso del recesso accordato all'investitore.

    Art. 30

    Rassegna di dicembre 2025, p. 26 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

14 versioni dal 1998

1998oggi
  1. 29 aprile 2026 — oggiin vigoreper 6 mesi
  2. 27 marzo 2024 — 29 aprile 2026per 2 anni
  3. 24 gennaio 2020 — 27 marzo 2024per 4 anni
  4. 1 luglio 2018 — 24 gennaio 2020per un anno
  5. 26 agosto 2017 — 1 luglio 2018per 10 mesi
  6. 1 gennaio 2016 — 26 agosto 2017per un anno
  7. 9 aprile 2014 — 1 gennaio 2016per un anno
  8. 21 agosto 2013 — 9 aprile 2014per 8 mesi
  9. 13 novembre 2012 — 21 agosto 2013per 9 mesi
  10. 1 novembre 2007 — 13 novembre 2012per 5 anni
  11. 25 gennaio 2007 — 1 novembre 2007per 9 mesi
  12. 12 gennaio 2006 — 25 gennaio 2007per un anno
  13. 22 ottobre 2003 — 12 gennaio 2006per 2 anni
  14. 26 marzo 1998 — 22 ottobre 2003testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 13 novembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 1 novembre 2007 al 13 novembre 2012. 1 parola tolta, 41 parole aggiunte in 4 capoversi.

b) di servizi e attivita' di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attivita'. Non costituisce offerta fuori sede tolto: quellaaggiunto: :

aggiunto: a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexiesaggiunto: ;

aggiunto: b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonche' ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari puo' essere effettuata:

… di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sedetolto: ... e' sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione … formulria consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sedetolto: .... L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei moduli o formulari comporta la nullita' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art30 · fonte del testo

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