Art. 25 — Attività di negoziazione nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione

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Le Sim e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi e attivita' di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi e attivita' possono operare nei mercati regolamentati italiani. Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla societa' di gestione ai sensi dell'articolo 62, comma 2, soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo alle seguenti condizioni:

  • a)soddisfano i requisiti di onorabilita' e professionalita';
  • b)dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacita' di negoziazione;
  • c)dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;
  • d)dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere. I soggetti di cui al comma 2, ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di assicurare l'integrita' dei mercati.

Testo in vigore dal 1 novembre 2007 al 26 agosto 2017

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Che cosa è cambiato dal 1 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2007 al 1 novembre 2007. 98 parole tolte, 96 parole aggiunte in 5 capoversi.

Le tolto: SIM aggiunto: Sim e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi aggiunto: e attivita' di negoziazione per conto proprio e tolto: per conto terzi aggiunto: di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla tolto: CONSOB aggiunto: Consob ai sensi dell'articolo 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi aggiunto: e attivita' possono operare nei mercati regolamentati italiani. tolto: Nei mercati regolamentati di strumenti finanziari previsti dall'articolo 1 aggiunto: Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla societa' di gestione ai sensi dell'articolo 62, comma 2, tolto: lettere f), g), h), i) e j), su merci e sui relativi indici, limitatamente al settore dell'energia, le negoziazioni in conto proprio possono essere effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolotolto: . La CONSOB puo' disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati aggiunto: alle seguenti condizioni:

aggiunto: a) soddisfano i requisiti di onorabilita' e professionalita';

aggiunto: b) dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacita' di negoziazione;

aggiunto: c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;

aggiunto: d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere. I soggetti di cui al comma 2, ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati tolto: italiani deve essere eseguita nei mercati regolamentati; in tale eventualita', conformemente alla normativa comunitaria, stabilisce le condizioni in presenza delle quali l'obbligo non sussiste. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi a oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Statoaggiunto: , si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di assicurare l'integrita' dei mercati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art25 · fonte del testo

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