Art. 151 — Poteri dell'organo di controllo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 febbraio 2004 al 12 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

(( I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonche' chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a societa' controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il collegio sindacale puo' scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societa' controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attivita' sociale. Puo' altresi', previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della societa' per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio. )) Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilita' del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilita' e a proprie spese, possono avvalersi, anche individualmente, di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3. La societa' puo' rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale da tenersi, a cura del collegio, nella sede della societa'. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.

Testo in vigore dal 29 febbraio 2004 al 12 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004. 13 parole tolte, 44 parole aggiunte.

I sindaci possono, anche individualmente, aggiunto: procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonche' chiedere agli amministratori notizieaggiunto: , anche con riferimento a societa' controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari tolto: nonche' procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo. Il collegio sindacale puo' aggiunto: scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societa' controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attivita' sociale. Puo' altresi', previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione tolto: o aggiunto: od il comitato esecutivo tolto: e aggiunto: ed avvalersi di dipendenti della societa' per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art151 · fonte del testo

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