Art. 142 — Delega di voto

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La delega di voto e' sottoscritta dal delegante, e' revocabile e puo' essere conferita soltanto per singole assemblee gia' convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non puo' essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto. La delega puo' essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega. Le azioni per le quali e' stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 20 marzo 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art142 · fonte del testo

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